Società Finanziaria

Significato

Che cosa è una Società Finanziaria Ex. Art. 107

Gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 385/93 dispongono un elenco generale ed uno speciale in cui gli intermediari finanziari devono essere iscritti per poter svolgere attività finanziaria, definita all’art. 106 quale esercizio nei confronti del pubblico delle “attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi”.

Nell’elenco generale di cui all’art. 106, tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi, debbono essere inclusi tutti gli intermediari finanziari, anche se non esercitano in via prevalente la propria attività nei confronti del pubblico: per questi ultimi è infatti prevista dall’art. 113 una particolare sezione all’interno dell’elenco generale.

Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale devono essere in possesso dei requisiti rigorosamente sanciti dall’art. 106 e dunque debbono rivestire la forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa, oltre che avere un oggetto sociale limitato allo svolgimento di attività finanziaria, possedere un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per le società per azioni e soddisfare i requisiti di onorabilità e professionalità.

L’art. 107 prevede invece un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia in cui hanno obbligo di iscrizione gli intermediari finanziari che soddisfano quei criteri oggettivi riferibili all’attività svolta, alla dimensione ed al rapporto tra indebitamento e patrimonio e determinati dal Ministero del Tesoro, intervenuto con decreto ministeriale del 13 maggio 1996. L’obbligo di iscrizione sussiste:

per gli intermediari esercenti attività di finanziamento che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a Lit. 200 miliardi, ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a Lit. 10 miliardi;
per gli intermediari esercenti l’attività di assunzione di partecipazioni con un volume d’attività finanziaria pari o superiore a Lit. 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a Lit. 50 miliardi;
per gli intermediari esercenti l’attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
per gli intermediari esercenti l’attività di emissione e gestione di carte di credito e debito;
per gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia in armonia con le disposizioni comunitarie relative al mutuo riconoscimento ex art. 18 T.U.
Le condizioni di cui ai punti 1) e 2) risultano essere condizioni quantitative, mentre quelle di cui ai punti 3) 4) ed 5) hanno natura qualitativa.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale le condizioni quantitative devono essere accertate con riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio.

La perdita delle condizioni quantitative deve permanere con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi consecutivi e comporta in questo caso la cancellazione dall’elenco speciale.

Nell’ipotesi in cui l’intermediario controlli altri intermediari l’accertamento delle condizioni ai fini dell’iscrizione, va effettuato considerando i parametri a livello consolidato.

Nel caso in cui invece più intermediari siano controllati da un medesimo soggetto non iscritto nell’elenco di cui all’art. 106 d.lgs. 385/93 l’accertamento delle condizioni si effettua aggregando i dati di bilancio degli intermediari.

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Fonte: Banca D’Italia

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